Art. 53.

      1. Le spese relative alle notificazioni e alle comunicazioni a carico dell'erario eseguite per mezzo del servizio postale sono anticipate dallo Stato all'ufficiale giudiziario. L'ufficiale giudiziario preleva le somme necessarie dal fondo spese di ufficio che viene bimestralmente reintegrato mediante mandato di pagamento (modello 12).